Chirògraphum, chirographa

Chirògraphum, chirographa

Il (—) era un documento redatto in un unico originale dal debitore e consegnato da questi al creditore quale impegno di pagamento. Secondo parte della dottrina, tale documento aveva solo efficacia probatoria relativamente ad obbligazioni preesistenti; per contro altra dottrina ritiene che il (—) probabilmente avesse efficacia non solo costitutiva, ma persino rappresentativa dell’obbligazione, che si reputava incorporata nel documento e quindi estinta con la distruzione dello stesso.
Il (—) rientrava nell’ambito delle obbligazioni lìtteris contràctæ [vedi obligatiònes litteris contractæ].
L’istituto, probabilmente di derivazione orientale (greca od egiziana), appartenne in origine al iùs gentium [vedi], che regolava i rapporti tra stranieri [vedi peregrini]; presenta notevoli punti di contatto con i moderni titoli di credito.